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Legge 17/05/1999 n. 144

Art. 20. Norme in materia di opere pubbliche

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (norme abrogate dall'articolo 123, comma 1, lettera l, del decreto legislatiovo n. 77 del 1995 - n.d.r.), qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

Art. 9. (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria) (omissis)

Art. 10. (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta) (omissis)

Art. 11. (Raddoppio della strada statale Ragusa - Catania) (omissis)

Art. 12. (Perenzione)

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, cizio".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

Art. 13. (Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: (omissis)

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: (omissis)

Artt. da 14 a 72 (omissis)

 

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